24 luglio 1929

24 luglio 1929 –  Entra in vigore Il Patto Kellogg-Briand.amsterdam

 

Il patto Briand-Kellogg altrimenti noto come trattato di rinuncia alla guerra o patto di Parigi è un trattato multilaterale, stilato a Parigi il 27 agosto 1928, entrato formalmente in vigore il 24 luglio 1929 con il fine di eliminare la guerra quale strumento di politica internazionale.

Il ministro degli Esteri francese Aristide Briand nella primavera del 1927 propose al segretario di Stato statunitense Frank Kellogg un patto bilaterale di non non agressione, sperando di vincolare gli Stati Uniti d’America ad una rete di protezione internazionale contro possibili volontà guerrafondaie della Germania contro la Francia. Kellogg abbracciò l’idea ma propose la conversione in un accordo generale multilaterale, con l’adesione di tutti gli altri paesi del mondo.

Fino ad allora la guerra aveva rappresentato la sovranità degli Stati, ma adesso, con questo trattato, gli Stati si proponevano di rinunciare a far valere i loro interessi con la forza delle armi.

Il patto, le cui ratifiche vennero depositate a Washington fino al 1939 da 63 stati – tra i quali  Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Cecoslovacchia, Germania, Regno Unito, India, Stato libero d’Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Unione del Sudafrica, Polonia, Belgio, Francia e Giappone-, non trovò però mai effettiva applicazione a causa delle lacune e delle omissioni su alcuni punti salienti.

Un grave difetto del patto era l’assoluta mancanza di sanzioni che condannassero la violazione di quanto dallo stesso prescritto: nel testo del trattato si fa riferimento ad una qualche forma di sanzione solo nel Preambolo, in cui si afferma che “tutti i Paesi firmatari che cercheranno di sviluppare gli interessi nazionali, facendo ricorso alla guerra, saranno privati dei benefici del presente trattato”. Ma per “perdita dei benefici”si intendeva l’esposizione dello Stato trasgressore alle ritorsioni individuali o collettive degli altri paesi.

Inoltre, la rinuncia alla guerra valeva esclusivamente tra gli stati firmatari ed era quindi privo di alcun valore verso quegli stati che erano rimasti fuori del trattato.

Infine, nel trattato era vietata la guerra soltanto come causa di risoluzione delle controversie tra gli stati firmatari, ma era, invece, concesso, il ricorso alla legittima difesa e quindi gli stati firmatari continuarono a riservarsi il diritto incondizionato a ricorrere alla legittima difesa anche nei confronti degli altri firmatari.

Tutti i rappresentanti concordarono sulla necessità che fosse bandita la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti, ma, allo stesso tempo, stabilivano unanimemente che fosse impossibile rinunciarvi, poiché era il solo modo per difendersi da un attacco o da un’invasione, e si appellavano al diritto di ricorrere alla legittima difesa come norma di diritto consuetudinario.

Ogni paese poteva dunque autonomamente interpretare la norma di diritto internazionale, in relazione ai propri interessi e sottraendosi in questo modo agli obblighi assunti con il Patto.

Il Tribunale Internazionale Militare, instaurato a seguito della Seconda Guerra Mondiale, per giudicare i crimini nazisti, sentenziò che gli Stati, ratificando l’accordo di Parigi, avevano incondizionatamente condannato il ricorso alla forza come strumento politico, rinunciandovi così esplicitamente; ogni Stato che, dopo aver ratificato il Patto, avesse fatto ricorso alla guerra, avrebbe commesso un crimine.