Superbollo auto

Superbollo: quando scattano le riduzioni

 

Sta per compiere cinque anni l’assurda legge che ha introdotto il superbollo per le cosiddette auto potenti. La sciagurata norma, varata nell’estate del 2011 dall’allora governo Berlusconi e poi “perfezionata”, in peggio, qualche mese dopo dal governo Monti, stanga le vetture con più di 185 kW (248 Cv). L’addizionale erariale, così si chiama tecnicamente la sovrattassa, prevede il pagamento (allo Stato) di 20 euro per ogni kW di potenza della vettura al di sopra della soglia di 185. Per esempio, per un’auto da 200 kW si deve pagare: (200-185)x20=300 euro.

Più è vecchia, meno si paga. La legge prevede, bontà del legislatore, uno “sconto” progressivo in funzione dell’anzianità del veicolo: “L’addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento (cioè, rispettivamente, a 12, a 6 e a 3 euro/kW) e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione”.

Le trappole da evitare. Come spesso accade in Italia, però, tutto ciò non è per nulla chiaro: che cosa significa “costruzione del veicolo”? E che cosa vuol dire “dopo cinque, dieci e quindici anni anni”? Ci ha pensato l’Agenzia delle entrate, cioè il fisco, a precisare questi due aspetti che, va detto, hanno tratto in inganno molti automobilisti. E che, purtroppo, continuano a farlo.

Prima immatricolazione. La costruzione coincide, salvo prova contraria, con la data di immatricolazione. Insomma, a meno che non si abbia un documento che prova che il veicolo è stato fabbricato in una data antecedente, fa sempre fede la data di prima immatricolazione riportata sulla carta di circolazione. Anche se la macchina, per esempio, è stata ferma per mesi o per anni nel salone o nel piazzale di una concessionaria prima di essere immatricolata. Nel caso di veicoli immatricolati la prima volta all’estero, fa fede, ovviamente, quella data, non quella di reimmatricolazione in Italia.

Anno di costruzione. Per quanto riguarda, invece, il secondo punto, le riduzioni decorrono sempre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Per esempio, se la vettura è stata immatricolata il 13 giugno 2012 in Lombardia, la tassa automobilistica comprende il periodo che va da giugno al maggio successivo, con scadenza del pagamento, sia della tassa sia della sovrattassa, il 30 giugno di ogni anno. Per il fisco, ai fini del superbollo, il primo anno è il 2013, il secondo è il 2014 e così via. Significa che la tassa si ridurrà a 12 €/kW per i pagamenti con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2018, cioè con la sovrattassa che va pagata entro il 30 giugno 2018.cq5dam.web.650.600