Invalidità civile: quando richiederla?

 

 

 

 

Lo Stato concede agevolazioni per coloro che non possono svolgere funzioni tipiche della vita quotidiana.

 

 

 

La legislazione italiana, infatti, si preoccupa di tutelare tutte quelle persone che, a causa della loro patologia, non possono accedere al mondo del lavoro, oppure non possono svolgere le attività tipiche della propria età (quando si è minore di diciotto o maggiore di sessantacinque anni e sette mesi). Questa difficoltà a svolgere  alcune funzioni quotidiane ( a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito) viene detta “invalidità civile”. A tutti coloro che hanno una di queste inabilità, lo Stato riconosce alcuni speciali benefici, non solo di tipo economico. La patologia dovrà, però, essere valutata da una commissione medica.

 

 

Una persona riconosciuta invalida ha diritto:

 

  • ad una pensione d’ inabilità (in caso di invalidità al 100%)

 

  • alla fonitura gratuita di protesi, presidi e ausili

 

  • all’esenzione, parziale o totale, dal pagamento del ticket sanitario (in caso di invalidità pari o superiore al 67%)

 

  • ad agevolazioni per le graduatorie delle case popolari

 

  • ad agevolazioni sul canone telefonico ( in base ai redditi dichiarati)

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’aspetto economico, vediamo che: l’assegno di invalidità spetta solo alle persone, la cui invalidità va tra il 74 e il 99% ; l’indennità di accompagnamento spetta ai soggetti che versino in uno stato di bisogno economico; la pensione di inabilità spetta solamente a chi viene riconosciuta un’invalidità pari al 100%.

 

 

Tra le patologie previste dalla legge, è considerata “invalidità civile” anche la depressione.

 

 

 

La depressione è un disturbo dell’umore che si manifesta attraverso vari sintomi: perdita dell’appetito e di energie; disturbi del sonno (insonnia o ipersonnia); stati ansiosi; difficoltà di concentrazione e di memoria, oppure, in alcuni casi, l’aumento del desiderio di mangiare. Spesso questi disturbi sono accompagnati da nevrosi e da psicosi. Può presentarsi in forma episodica (in questo caso si parlerà di episodio depressivo) oppure continua (che rappresenta un vero e proprio disturbo depressivo). Si parla di invalidità depressione quando il disturbo è di tipo depressivo (cioè quando si protrae nel tempo ed è davvero in grado di rendere inabile una persona).

 

 

 

A seconda della gravità della patologia, è prevista una percentuale di invalidità:

 

  • sindrome depressiva endoreattiva lieve: invalidità del 10%

 

  • sindrome depressiva endoreattiva media: invalidità del 25%

 

  • sindrome depressiva endoreattiva grave: invalidità dal 31% al 40%

 

  • sindrome depressiva endogena lieve: invalidità del 30%

 

  • sindrome depressiva endogena media: invalidità dal 41% al 50%

 

  • sindrome depressiva endogena grave: invalidità dal 71% all’80%

 

  • nevrosi fobico ossessiva e/o ipocondriaca di media entità: invalidità dal 21% al 30%

 

  • nevrosi fobica ossessiva lieve: invalidità del 15%

 

  • nevrosi fobica ossessiva grave: invalidità dal 41% al 50%

 

  • nevrosi ansiosa: invalidità del 15%

 

  • psicosi ossessiva: invalidità dal 71% all’80%

 

 

 

 

Per attestare la patologia, bisogna necessariamente recarsi dal proprio medico di famiglia per la compilazione online del certificato medico che verrà, poi, trasmesso all’ Inps che, a sua volta, s’ impegnerà a fissare la visita medica di accertamento presso la commissione asl integrata da un medico Inps. Il paziente dovrà allegare anche tutta la documentazione medica in suo possesso che attestino le condizioni depressive. Se l’invalidità non dovesse essere riconosciuta, si può fare ricorso entro sei mesi dalla notifica dell’esito delle visita. Bisogna presentare al tribunale territorialmente competente la richiesta della nomina di un consulente tecnico d’ufficio (un medico legale) che rivaluti le condizioni di salute. È necessaria l’assistenza di un avvocato. Se l’esito dovesse essere ancora negativo, si può ricorrere as un ricorso di merito, dove si contesteranno i risultati della visita e si chiederà al giudice la nomina di nuovo consulente tecnico.